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Welfare

Welfare aziendale

A partire dal 2016, il Legislatore ha introdotto diversi incentivi fiscali e previdenziali per rilanciare e sostenere la produttività in azienda e facilitare l’utilizzo del welfare contrattuale. In particolare:
- detassazione e parziale decontribuzione del premio di produttività a seguito del raggiungimento di obiettivi aziendali previsti negli accordi sindacali di secondo livello;
- possibilità di sostituire il premio in forma monetaria in welfare aziendale;
- ampliamento dei benefit esentasse e decontribuiti che possono comporre un piano di welfare aziendale previsto in un accordo di secondo livello o in un regolamento aziendale.

I vantaggi per le Imprese

L’erogazione dei premi e l’attuazione dei piani di welfare aziendale permettono all’impresa di fruire di diversi vantaggi (fiscali e previdenziali).

Premi di produttività
- Deduzione IRAP corrispondente agli importi erogati a titolo salario di produttività;
- Deduzione IRES/IRPEF dell’intero ammontare dei premi di produttività;
- Parziale esonero contributivo della quota a carico del datore di lavoro.

Piani di welfare aziendale
- Integrale deducibilità IRES/IRPEF per i costi sostenuti per l’erogazione dei benefit (in presenza di accordo di secondo livello o regolamento aziendale);
- Parziale deducibilità IRES/IRPEF per i costi sostenuti per l’erogazione volontaria dei benefit aventi finalità sociale;
- Parziale o totale esonero contributivo della quota a carico del datore di lavoro in relazione ai benefit erogati.

I vantaggi per i Lavoratori

L’erogazione dei premi e l’attuazione dei piani di welfare aziendale permettono ai lavoratori di fruire di diversi vantaggi.

Premi di produttività
- Imposta sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle relative addizionali per i premi (5% per il triennio 2025-2027):
   1. di ammontare non superiore ad euro 3.000,00 lordi;
   2. di titolari di redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 80.000 al lordo del premio di produttività, ma al netto dei contributi previdenziali.
- In caso di sostituzione del premio in forma monetaria con somme, valori, servizi ed opere di cui all’art. 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3 (ovvero con welfare aziendale) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, nemmeno alla determinazione delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva le somme o i valori.
- Aspetti previdenziali: contribuzione piena se il premio è erogato in forma monetaria. Quando vi è coinvolgimento paritetico dei lavoratori, decontribuzione totale per la quota del lavoratore sui primi 800,00 euro di premio. Se il premio è sostituito in welfare aziendale, i benefit prescelti sono esenti ai fini previdenziali.

Maggiori Informazioni

Per informazioni e assistenza su accordi di SECONDO LIVELLO relativi all'attuazione di piani di Welfare aziendale, scrivere a welfare@cisalterziario.it

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